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Cosa comporta la successione ereditaria?
L'apertura di una successione è un fenomeno complesso da quale nascono una serie di diritti ed obblighi in capo ai successori.
Vediamo insieme i pricipali effetti ed i relativi diritti.
Indice
A seguito del decesso di un soggetto, in mancanza di testamento di apre la successione c.d. legittima.
In questo caso i successori e le rispettive quote sono determinati dalla legge.
La successione legittima si apre:
- in caso di mancanza totale di un testamento;
- nel caso in cui il testamento non contenga disposizione sul patrimonio, o disponga solo in parte del patrimonio;
- nel caso in cui il testamento venga dichiarato nullo, annullato, revocato, o reso inefficace.
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La divisione in ordini è fondamentale in quanto, l'ordine più prossimo esclude il più remoto (ad es. i figli escludono tutti gli altri, i genitori escludono i gli altri ascendenti e concorrono con i fratelli e le sorelle)
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Le quote dei diversi successori legittimi variano in base al concorso o meno di questi con gli altri.
I fratelli e le sorelle:
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Come dice il nome, si tratta della sucessione regolata da un valido testamento.
Nel nostro ordinamento sono previsti ben cinque tipologie di testamento: olografo, pubblico, segreto, i testamenti speciali e i testamenti internazionali.
Si tratta del testamento scritto a mano (olografia) direttamente dal testatore, e da questo datato e sottoscritto.
Se il testamento:
- non è stato scritto a mano dal testatore (ad es. perché scritto a pc e stampato);
- non è sottoscritto;
è nullo.
Si tratta del testamento redatto a cura del notaio, che ha il compito di indagare la reale volontà del testatore.
Il documento che ne risultà ha natura di atto pubblico, e richiede che nel momento della redazione siano presenti due testimoni.
La disciplina della cause di nullità e di annulamento è contenuta nell'articolo 603 del codice civile e varia a seconda della gravità del vizio di forma (ad es. la mancanza data comporta l'annullabilità dell'atto, mentre la mancanza della sottoscrizione del testatore o del notaio, la nullità dell'atto)
3. Il testamento segreto
Questo testamento serve a garantire due esigenze: la segretezza del contenuto del testamento e l'intangibilità dell'atto.
Il testatore, dopo aver redatto il testamento (anche non a mano e anche se è stato fatto scrivere da un altra persona) lo sottoscrive e lo consegna al notaio, presenti due testimoni.
Il notaio avrà, quindi, cura di redigere un verbale di ricevimento, che conterrà il testamento.
Il verbale dovrà poi essere sottoscritto dal notaio e dal testatore.
Il testamento segreto sarà nullo o anullabile nelle stesse ipotesi in cui del testamento pubblico
4. I testamenti speciali
I testamenti speciali sono dei testamenti pubblici che possono essere ricevuti anche da determinati soggetti diversi dal notaio (giudice di pace, sindaco, comandante di nave o aereo, cappellano militare) in situazioni anomale che non consento al testatore di rivolgersi prontamente al notaio (ad es. in caso di viaggio su un aereo o in caso di una grave malattia contagiosa).
Questi testamenti hanno efficacia per un tempo limitato: tre mesi dopo la cessazione della situazione anomala.
I legittimati sono determinati soggetti a cui la legge riserva una quota del patrimonio del defunto a prescindere dalle disposizioni testamentarie e anche contro la volontà del testatore.
Si tratta:
Le quote a loro riservate (c.d. legittima) variano, come nel caso della successione di legge, a seconda di chi di loro si presenta alla successione.
Vediamo i casi che si possono verificare.
Un figlio:
Due o più figli:
Il coniuge o la parte di una unione civile:
Gli ascendenti (genitori, nonni, ecc.):
Nel caso in cui il testatore abbia lasciato un testamento non tenendo conto delle quote legittime e assegnando ai legittimari un patrimonio minore, questi potranno ricorre al Giudice per farsi riconoscere i loro diritti.
Le azioni esercitabili dai legittimari sono:
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IL PATTO DI FAMIGLIA
È l’istituto che consente all’imprenditore o al titolare di partecipazioni societarie di trasferire la propria azienda o le proprie quote sociali al discendente.
Si tratta quindi di una sorta di “successione anticipata”, effettuata con un contratto (il patto di famiglia) tra:
Attraverso il patto di famiglia, gli assegnatari acquisteranno la proprietà dell’azienda o delle partecipazioni e, di contro, dovranno liquidare ai legittimari il controvalore.
Il patto di famiglia ha la funzione di assicurare il passaggio generazionale delle attività dell’imprenditore: infatti, i beni che verranno trasferiti con il patto non potranno essere oggetto di una successiva azione di riduzione.
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Quando si apre una successione, soprattutto nel caso in cui non ci sia un testamento, i beni ereditari vengono ripartiti tra gli eredi secondo le quote della successione legittima.
Si viene quindi ha creare una comunione ereditaria, ove tutti gli eredi saranno proprietari per quote di tutti i beni ereditari.
Per poter sciogliere la comunione sarà necessario procedere allo scioglimento di questa comunione, attraverso la divisione contrattuale o la divisione giudiziale.
Ogni erede ha diritto a chiedere la divisione, indipendentemente dalla volontà degli altri coeredi.
Tuttavia, il diritto alla divisione può essere sospeso per un tempo determinato quando vi sia:
a. un patto di indivisione;
b. una esplicita volontà del testatore;
c. un provvedimento del Giudice;
d. uno casi previsti dalla legge (ad. esempio nel caso vi sia un coerede che non ancora nato)
1. La divisione contrattuale
Quando più eredi sono proprietari di quote degli stessi beni, possono accordarsi per procedere allo scioglimento dello comunione. In questo modo, fatta la divisione, ogni erede diventerà unico proprietario di singoli beni determinati, i quali avranno un valore complessivo pari al valore della propria quota ereditaria.
Tale divisione, detta contrattuale o anche amichevole, si realizza mediante un contratto tra gli eredi.
Nel contratto verrà specificato a quale erede verrà assegnato il singolo bene.
In questo caso sarà il Giudice a procedere alla ripartizione dei beni ai singoli eredi, in proporzione alle quote ereditarie di ciascuno.
Prima di poter intraprendere qualunque azione giudiziaria, sarà necessario instaurare una procedura di mediazione.
Nel caso in cui la mediazione non avesse successo, sarà possibile instaurare un procedimento per divisione giudiziale davanti il Giudice del luogo ove si è aperta l’eredità.
Il Giudice, con l’aiuto dei suoi ausiliari, procederà alla stima dei beni ereditari, alla formazione delle porzioni ed alla redazione progetto divisionale.
Nel caso in cui il progetto divisionale non sia contestato, ovvero dopo aver deciso sugli eventuali reclami contro il progetto, si procederà all’assegnazione delle singole porzioni.
L’assegnazione avverrà:
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LA DONAZIONE
La donazione è il contratto con cui una persona (donante) per spirito di liberalità arricchisce, ne arricchisce un’altra (donatario), senza ricevere nulla in cambio.
1. I requisiti della donazione e ipotesi di invalidità.
Per la validità della donazione è necessario che:
Se manca anche uno solo dei predetti requisiti la donazione è nulla e potrà essere impugnata davanti al Giudice.
Inoltre, la donazione potrà essere dichiarata invalida nei casi in cui:
2. La revoca della donazione.
Una volta che la donazione sia stata effettuata, il donante non può più pentirsi della scelta fatta.
Tuttavia, ci sono specifici casi in cui, la donazione può essere revocata dal donante o dai suoi eredi.
Si può domandare la revocazione della donazione quando vi sia:
3. L'azione di riduzione delle donazioni e l’azione di restituzione.
Può capitare che il valore delle donazioni sia talmente grande da non lasciare ai legittimari beni sufficienti per raggiungere il valore della loro quota di legittima.
Tuttavia, può capitare che tra il giorno della donazione e quello dell’apertura della successione, i donatari abbiano venduto i beni immobili donati.
In questo caso, i legittimari dovranno prima agire nei confronti dei donatari per ottenere da questi beni per un valore sufficiente a reintegrare la loro quota di legittima.
Tuttavia, i legittimari possono tutelarsi preventivamente trascrivendo un atto opposizione alla donazione.
Infatti, l’atto di opposizione alla donazione, se rinnovato ogni venti anni, sospende i termini entro cui deve essere esercitata l’azione di riduzione.
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