Avv. Andrea Di Giorgio.
Iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Imperia, n. 590
Assicurato con XL Insurance Company SE 
Polizza n.: BL05001085
 

Email: andreadigiorgio.avv@gmail.com

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DIRITTO EREDITARIO E SUCCESSORIO

Cosa comporta la successione ereditaria?

L'apertura di una successione è un fenomeno complesso da quale nascono una serie di diritti ed obblighi in capo ai successori.

Vediamo insieme i pricipali effetti ed i relativi diritti.

Indice

- La Successione in mancanza di testamento o c.d. legittima.

   1. I successori legittimi.

   2. Le quote dei successibili.

 

- La successione testamentaria

   1. Il testamento olografo.

   2. Il testamento pubblico.

   3. Il testamento segreto.

   4. I testamenti speciali.

   5. I legittimari e le quote di legittima.  

   6. Le azioni a tutela dei legittimari.

 

- Il Patto di Famiglia.

 

- La Divisione Ereditaria.

   1. La divisione contrattuale.

   2. La divisione giudiziale.

 

- La Donazione

   1. I requisiti della donazione e le ipotesi di invalidità.

   2. La revoca delle donazioni

   3. L'azione di riduzione delle donazioni e l'azione di restituzione.

LA SUCCESSIONE IN MANCANZA DI TESTAMENTO O C.D. LEGITTIMA

A seguito del decesso di un soggetto, in mancanza di testamento di apre la successione c.d. legittima.

In questo caso i successori e le rispettive quote sono determinati dalla legge.

La successione legittima si apre:

- in caso di mancanza totale di un testamento;

- nel caso in cui il testamento non contenga disposizione sul patrimonio, o disponga solo in parte del patrimonio;

- nel caso in cui il testamento venga dichiarato nullo, annullato, revocato, o reso inefficace.

 

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1. I successori legittimi

I successori legittimi si dividono in due classi:

- il coniuge o la parte di una unione civile;

- i parenti.

La classe dei parenti a sua volta si divide nei seguenti ordini:

- figli;

- genitori e gli ascendenti, e fratelli e le sorelle;

- parenti in linea collaterale dal terzo al sesto grado.

 

La divisione in ordini è fondamentale in quanto, l'ordine più prossimo esclude il più remoto (ad es. i figli escludono tutti gli altri, i genitori escludono i gli altri ascendenti e concorrono con i fratelli e le sorelle)

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2. Le quote dei successibili

Le quote dei diversi successori legittimi variano in base al concorso o meno di questi con gli altri.

 

Il coniuge o la parte di una unione civile:

  • se succede da solo ha diritto a intero patrimonio ereditario;

  • se succede insieme con un solo figlio, ha diritto alla metà del patriminio;

  • se succede insieme con due o più figli, ha diritto ad un terzo del patrimonio;

  • se succede insieme con i genitori, gli ascendenti e con fratelli o sorelle, ha diritto a due terzi;

 

Un solo figlio:

  • se succede da solo, ha diritto all'intero patrimonio;

  • se succede insieme con il coniuge o con la parte di una unione civile, ha diritto alla metà.

 

Due o più figli:

  • se succedono da soli, hanno diritto a tutta l'eredità, che verrà divisa in parti uguali.

  • se succedono insieme con il coniuge o con la parte di una unione civile, hanno diritto a due terzi del patrimonio, che verrà divisa in parti uguali.

 

I genitori:

  • se succedono da soli, hanno diritto all'intera eredità

  • se succedono insieme con il coniuge o con la parte di una unione civile, hanno diritto ad un terzo del patrimonio;

  • se succedono insieme con i fratelli o sorelle, l'eredità divisa tra tutti in parti uguali, ma i genitori hanno diritto almeno alla metà.

 

Gli altri ascendenti (nonni, bisnonni, ecc.):

  • se succedono da soli, hanno diritto all'intera eredità;

  • se succedono insieme con un coniuge o con una parte di una unione civile, hanno diritto ad un terzo del patronio, da dividersi metà ai genitori in linea materna e metà ai genitori in linea paterna;

  • se succedono insieme con fratelli e sorelle, hanno diritto ad un terzo del patrimonio

  • se succedono insieme con coniuge o con la parte di una unione civile e con fratelli e sorelle, hanno diritto ad un terzo insime con gli i fratelli e le sorelle, ed ad un minino di un quarto della quota.

 

fratelli e le sorelle:

  • se succedono da soli, hanno diritto all'intero patrimonio;

  • se succedono insieme con i genitori, l'eredità si divide in parti uguali tra tutti, ma i genitori hanno diritto almeno alla metà;

  • se succedono insieme con il coniuge  o con la parte di una unione civile, hanno diritto ad un terzo;

  • se succedono insieme con il coniuge  o con la parte di una unione civile e con gli ascendenti, dividono con questi la quota di un terzo dell'eredità, ma gli ascendenti hanno diritto ad almeno un quarto del patrimoni

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LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Come dice il nome, si tratta della sucessione regolata da un valido testamento. 

Nel nostro ordinamento sono previsti ben cinque tipologie di testamento: olografo, pubblico, segreto, i testamenti speciali e i testamenti internazionali.

1. Il testamento olografo

 

Si tratta del testamento scritto a mano (olografia) direttamente dal testatore, e da questo datato  e ​sottoscritto.

Se il testamento:

- non è stato scritto a mano dal testatore (ad es. perché scritto a pc e stampato);

- non è sottoscritto;

è nullo.

 

2. Il testamento pubblico

 

Si tratta del testamento redatto a cura del notaio, che ha il compito di indagare la reale volontà del testatore.

Il documento che ne risultà ha natura di atto pubblico, e richiede che nel momento della redazione siano presenti ​due testimoni.

La disciplina della cause di nullità e di annulamento è contenuta nell'articolo 603 del codice civile e varia a seconda della gravità del vizio di forma (ad es. la mancanza data comporta l'annullabilità dell'atto, mentre la mancanza della sottoscrizione del testatore o del notaio, la nullità dell'atto)

3. Il testamento segreto

 

Questo testamento serve a garantire due esigenze: la segretezza del contenuto del testamento  e l'intangibilità dell'atto.

Il testatore, dopo aver redatto il testamento (anche non a mano e anche se è stato fatto scrivere da un altra persona) lo sottoscrive e lo consegna al notaio, presenti due testimoni.

Il notaio avrà, quindi, cura di redigere un verbale di ricevimento, che conterrà il testamento.

Il verbale dovrà poi essere sottoscritto dal notaio e dal testatore.

Il testamento segreto sarà nullo o anullabile  nelle stesse ipotesi in cui del testamento pubblico

4. I testamenti speciali

 

I testamenti speciali sono dei testamenti pubblici che possono essere ricevuti  anche da determinati soggetti diversi dal notaio (giudice di pace, sindaco, comandante di nave o aereo, cappellano militare) in situazioni anomale che non consento al testatore di rivolgersi prontamente al notaio (ad es. in caso di viaggio su un aereo o in caso di una grave malattia contagiosa).

Questi testamenti hanno efficacia per un tempo limitato: tre mesi dopo la cessazione della situazione anomala.

 

 

5. I legittimari e le quote di legittima

I legittimati  sono determinati soggetti a cui la legge riserva una quota del patrimonio del defunto a prescindere dalle disposizioni testamentarie e anche contro la volontà del testatore.

 

Si tratta:

  • dei figli

  • del coniuge

  • degli ascendenti.

 

Le quote a loro riservate (c.d. legittima) variano, come nel caso della successione di legge, a seconda di chi di loro si presenta alla successione.

Vediamo i casi che si possono verificare.

 

Un figlio:

  • se succede da solo, ha diritto alla metà del patrimonio;

  • se succede insieme con il coniuge o con la parte di una unione civile, ha diritto ad un terzo del patrimonio.

 

Due o più figli:

  • se succedono da soli, hanno diritto a due terzi del patrimonio;
  • se se succedono insieme con il coniuge o con la parte di una unione civile, hanno diritto alla metà del patrimonio, da dividersi in parti uguali.

 

Il coniuge o la parte di una unione civile:

  • se succede da solo, ha diritto alla metà del patrimonio;

  • se succede insieme con un figlio, ha diritto ad un terzo del patrimonio;

  • se succede insieme con due o più figli, ha diritto ad un quarto del patrimonio;

  • se succede insieme con gli ascendenti, ha diritto alla metà del patrimonio.

 

Gli ascendenti (genitori, nonni, ecc.):

  • se succedono da soli, hanno diritto ad un terzo del patrimonio;

  • se succedono insieme con il coniuge o la parte di una unione civile, hanno diritto ad un quarto del patrimonio.

 

6. Le azioni a tutela dei legittimari

Le quote di legittima rappresentano il minimo a cui il legittimario ha diritto.

Nel caso in cui il testatore abbia lasciato un testamento non tenendo conto delle quote legittime e assegnando ai legittimari un patrimonio minore, questi potranno ricorre al Giudice per farsi riconoscere i loro diritti.

Le azioni esercitabili dai legittimari sono:

  • l’azione di riduzione, con cui vengono ridotte le disposizione che ledono i diritti dei legittimari, assegnando a questi la quota del patrimonio spettante per legge;

  • l’azione di restituzione, con la quale il legittimario potrà rientrare nel possesso degli immobili che siano stati lasciati ad altri soggetti.

 

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IL PATTO DI FAMIGLIA

È l’istituto che consente all’imprenditore o al titolare di partecipazioni societarie di trasferire la propria azienda o le proprie quote sociali al discendente.

Si tratta quindi di una sorta di “successione anticipata”, effettuata con un contratto (il patto di famiglia) tra:

  • il trasferente: l’imprenditore o il titolare delle partecipazioni, da una parte
  • gli assegnatari: il discendente o i discendenti a cui verrà assegnata l’azienda o le partecipazioni, dall’altra
  • coloro che sarebbero legittimari se si aprisse la successione nel momento in cui viene stipulato il contratto.

Attraverso il patto di famiglia, gli assegnatari acquisteranno la proprietà dell’azienda o delle partecipazioni e, di contro, dovranno liquidare ai legittimari il controvalore.

Il patto di famiglia ha la funzione di assicurare il passaggio generazionale delle attività dell’imprenditore: infatti, i beni che verranno trasferiti con il patto non potranno essere oggetto di una successiva azione di riduzione.

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LA DIVISIONE

Quando si apre una successione, soprattutto nel caso in cui non ci sia un testamento, i beni ereditari vengono ripartiti tra gli eredi secondo le quote della successione legittima.

Si viene quindi ha creare una comunione ereditaria, ove tutti gli eredi saranno proprietari per quote di tutti i beni ereditari.

 

Per poter sciogliere la comunione sarà necessario procedere allo scioglimento di questa comunione, attraverso la divisione contrattuale o la divisione giudiziale.

Ogni erede ha diritto a chiedere la divisione, indipendentemente dalla volontà degli altri coeredi.

Tuttavia, il diritto alla divisione può essere sospeso per un tempo determinato quando vi sia:

a. un patto di indivisione;

b. una esplicita volontà del testatore;

c. un provvedimento del Giudice;

d. uno casi previsti dalla legge (ad. esempio nel caso vi sia un coerede che non ancora nato)

 

1. La divisione contrattuale

Quando più eredi sono proprietari di quote degli stessi beni, possono accordarsi per procedere allo scioglimento dello comunione. In questo modo, fatta la divisione, ogni erede diventerà unico proprietario di singoli beni determinati, i quali avranno un valore complessivo pari al valore della propria quota ereditaria.

Tale divisione, detta contrattuale o anche amichevole, si realizza mediante un contratto tra gli eredi.

Nel contratto verrà specificato a quale erede verrà assegnato il singolo bene.

 

2. La divisione giudiziale

Nel caso in cui gli eredi non dovessero accordasi (ad esempio perché qualcuno non vuole procedere alla divisione o non vi sia accordo su chi diventerà proprietario di un determinato bene) è possibile chiedere al Giudice di procedere alla divisione (giudiziale).

In questo caso sarà il Giudice a procedere alla ripartizione dei beni ai singoli eredi, in proporzione alle quote ereditarie di ciascuno.

 

Prima di poter intraprendere qualunque azione giudiziaria, sarà necessario instaurare una procedura di mediazione.

 

Nel caso in cui la mediazione non avesse successo, sarà possibile instaurare un procedimento per divisione giudiziale davanti il Giudice del luogo ove si è aperta l’eredità.

Il Giudice, con l’aiuto dei suoi ausiliari, procederà alla stima dei beni ereditari, alla formazione delle porzioni ed alla redazione progetto divisionale.

Nel caso in cui il progetto divisionale non sia contestato, ovvero dopo aver deciso sugli eventuali reclami contro il progetto, si procederà all’assegnazione delle singole porzioni.

L’assegnazione avverrà:

1. nel caso di porzione di uguale valore, con sorteggio;

2. nel caso in cui le porzioni di diverso valore, si procederà all’attribuzione diretta all’erede con quota maggiore.

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LA DONAZIONE

La donazione è il contratto con cui una persona (donante) per spirito di liberalità arricchisce, ne arricchisce un’altra (donatario), senza ricevere nulla in cambio.

 

1. I requisiti della donazione e ipotesi di invalidità.

Per la validità della donazione è necessario che:

  • il donante sia soggetto capace di disporre dei propri beni;

  • i beni donati devo essere di proprietà del donante: non è quindi possibile donare beni altrui o beni che non esistono ancora (c.d. beni futuri);

  • il donatario sia in soggetto capace di riceve i beni che gli vengono donati;

  • la donazione sia fatta con atto pubblico alla presenza di due testimoni.

 

Se manca anche uno solo dei predetti requisiti la donazione è nulla e potrà essere impugnata davanti al Giudice.

Inoltre, la donazione potrà essere dichiarata invalida nei casi in cui:

  • abbia una causa illecita;

  • abbia un oggetto illecito;

  • sia fatta per un motivo illecito e tale motivo risulti dall’atto.

  • il donante sia incorso in un errore sul motivo della donazione e tale errore risulti dall’atto.

2. La revoca della donazione.

Una volta che la donazione sia stata effettuata, il donante non può più pentirsi della scelta fatta.

Tuttavia, ci sono specifici casi in cui, la donazione può essere revocata dal donante o dai suoi eredi.

Si può domandare la revocazione della donazione quando vi sia:

  • sopravvenienza di figli del donante o altri discendenti. In questo caso il donante o suoi eredi potranno agire per ottenere la restituzione del bene donato. L’azione si prescrive nel termine di 5 anni dalla nascita dell’ultimo figlio o discendente, o dal giorno della scoperta dell’esistenza di un figlio o di un discendente.

  • ingratitudine del donatario: si tratta di tutti quei casi in cui il donatario tiene comportamenti talmente gravi da renderlo indegno a succedere (ad esempio in caso di tentato omicidio nei confronti del donante); oppure ingiuri gravemente il donante, manifestando avversione nei suoi confronti (ad esempio il figlio che non presti gli alimenti ai genitori quando vi sia tenuto). Anche in questi casi il donante ed i suoi eredi possono chiedere la revocazione della donazione e ottenere la restituzione dei beni. L’azione in questo caso deve essere esercitata nel termine di un anno.

3. L'azione di riduzione delle donazioni e l’azione di restituzione.

Quando si apre la successione ereditaria, al fine di determinare il valore della quote dei legittimari, è necessario aggiungere ai beni lasciati dal defunto (c.d. relictum), tutte le donazioni che questo ha fatto in vita.

 

Può capitare che il valore delle donazioni sia talmente grande da non lasciare ai legittimari beni sufficienti per raggiungere il valore della loro quota di legittima.

 

In questo caso, i legittimari potranno agire con una specifica azione di riduzione nei confronti dei donatari, al fine di ottenere la riduzione delle donazioni e la restituzione dei beni donati per un valore sufficiente a reintegrare la propria quota di legittima.

 

L’azione di riduzione deve essere esercitata nel termine di 10 anni dall’apertura della successione.

 

Tuttavia, può capitare che tra il giorno della donazione e quello dell’apertura della successione, i donatari abbiano venduto i beni immobili donati.

In questo caso, i legittimari dovranno prima agire nei confronti dei donatari per ottenere da questi beni per un valore sufficiente a reintegrare la loro quota di legittima.

 

Nel caso in cui l’escussione dei donatari non sia stata sufficiente, i legittimari potranno agire con una specifica azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti dei beni donati per chiedere la restituzione. Ciò tuttavia sarà possibile nel solo caso che non siano trascorsi:

  • 10 anni dalla trascrizione dell’atto di acquisto da parte del terzo

  • 20 anni dalla trascrizione della donazione.

 

Tuttavia, i legittimari possono tutelarsi preventivamente trascrivendo un atto opposizione alla donazione.

Infatti, l’atto di opposizione alla donazione, se rinnovato ogni venti anni, sospende i termini entro cui deve essere esercitata l’azione di riduzione.

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