Avv. Andrea Di Giorgio.
Iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Imperia, n. 590
Assicurato con XL Insurance Company SE 
Polizza n.: BL05001085
 

Email: andreadigiorgio.avv@gmail.com

Tel: + 39.347-1968302

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RECUPERO CREDITI

Come tutelare il proprio credito.

In caso di macato pagamento di un credito, è possibile tutelarsi sia in via stragiudiziale che in via giudiziale.

 

Vediamo insieme quali sono i principali strumenti e le differenze tra le due vie.

 

Indice

- Strumenti stragiudiziali di tutela del credito.

  1. Atto di costituzione in mora.

  2. Mediazione.

  3. Negoziazione Assistita.

 

- Strumenti giudiziali di tutela del credito.

  1. Ricorso per decreto ingiuntivo.

  2. Iscrizione di ipoteca giudiziale

  3. Precetto.  

  4. Pignoramento mobiliare, presso terzi, immobiliare.

  

 

STRUMENTI STRAGIUDIZIALI DI TUTELA DEL CREDITO

1. Atto di costituzione in mora

Si tratta della richiesta fatta per iscritto al debitore di pagare il proprio debito entro un certo termine. 

Comunemente definita anche lettera di sollecito

Gli effetti principali della messa in mora sono:

  • Interruzione della prescrizione;

  • spostamento sul debitore del rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione;

  • il debitore sarà tenuto a risarcire il danno derivante da inadempimento.

La costituzione in more non è necessaria se il credito deriva da:

  • fatto illecito (ad esempio in caso di danni derivanti da incidente stradale)

  • se il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere 

  • quando il termine di pagamento è scaduto e questo deve essere eseguito al domicilio del creditore

 

Per costituire in mora il proprio debitore non è necessaria l'assistenza di avvocato.

Sarà, infatti, sufficiente spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno o una PEC al proprio debitore indicando:

  • il titolo (ad esempio la fattura per merce venduta o per prestazione professionale);

  • la richiesta esplicita dell’adempimento che si chiede al debitore, (è possibile richiamare gli effetti dell'articolo 1219 del codice civile per non lasciare dubbi sulla volontà di costituire in mora il debitore);

  • il termine entro cui adempiere, che può essere scelto dal creditore, ma deve essere ragionevole (non deve essere troppo breve, ad esempio 15 giorni).

 

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2. Mediazione

Nel caso in cui, nonostante la costituzione in mora, il debitore non voglia adempiere al proprio debito, sarà possibile instaurare una procedura di mediazione o una procedura di negoziazione assistita da avvocati.

Le due procedure sono alternative.

La domanda di mediazione deve essere presentata ad un organismo competente per l’espletamento di una procedura di mediazione.

La mediaizone si divide in facoltativa ed obbligatoria a seconda della materia in cui rientra la controversia.

La mediazione è obbligatoria nel caso in cui la controversia riguardi le materie:

  • condominio;

  • divisione;

  • successioni ereditarie;

  • patti di famiglia;

  • locazione;

  • comodato;

  • affitto di aziende;

  • risarcimento danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;

  • risarcimento danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;

  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In tali materie, la mediazione è c.d. condizione di procedibilità. Non è possibile infatti ricorrere direttamente al Tribunale se prima non si esperisce la procedura di mediazione

Tutte le altre materie rientrano nella mediazione facoltativa, ad eccezione dei casi in cui si applica la negoziazione assistita.

 

 

La durata della procedura di mediazione non può superare i tre mesi.

La procedura di mediazione da diritto ad una serie di vantaggi fiscali, quali:

  • l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
  • il verbale di accordo è esente dal pagamento dell’imposta di registro entro il limite di 50.000 Euro, di valore; l’imposta è dovuta per la parte eccedente tale valore.

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3. Negoziazione assistita

 

Nel caso in cui nonostante l’atto di messa in mora, il debitore non voglia adempiere al proprio debito, sarà possibile instaurare una procedura di negoziazione assistita da avvocati.

Tale procedura è obbligatoria in caso di:

  • controversi relative a risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli e natanti;

  • domande di pagamento a qualsiasi titolo per somme non superiori a 50.000,00 Euro (a meno che non si tratti di materie per le quali si applica la mediazione).

La negoziazione assistita è inoltre esclusa in caso di:

  • controversie tra consumatori e professionisti;

  • controversie nelle quali le parti possono stare in giudizio da sole.

La procedura parte a seguito dell’invito che una parte fa all’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita con la quale le parti convengono di cooperare con buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia mediante l’assistenza dei rispettivi avvocati iscritti ai relativi albi.

 

​La durata della procedura di negoziazione assistina non essere inferiore ad un mese e non può superare i tre mesi. Se le parti sono d'accordo possono prorogare la durata nella procedura di 30 giorni.

 

In caso di esito positivo della negoziazione, le parti potranno godere dei vantaggi fiscali previsti dall’articolo 21 bis del D.L. n. 83/2015.

Infatti, è previsto che a chi ha corrisposto il compenso agli avvocati in un procedimento di negoziazione assistita, in caso di esisto positivo della negoziazione, è riconosciuto un credito di imposta, commisurato al compenso e fino alla concorrenza di 250,00 Euro, nel limite di spesa di Euro 5 milioni.

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STRUMENTI GIUDIZIALI DI TUTELA DEL CREDITO

1. Ricorso per decreto ingiuntivo

 

La procedura di ricorso per decreto ingiuntivo consente al creditore di ottenere dal Giudice un provvedimento nel quale verrà ingiunto al debitore di adempere al proprio obbligo.

Si tratta di una procedura snella e veloce, in quanto rientra nei c.d. procedimenti a cognizione sommaria ed eventuale (il contraddittorio si instaurerà solo successivamente e solo in caso di opposizione del debitore).

Per tale ragione, non è necessario preventivamente esperire la procedura di mediazione o di negoziazione assistita, le quali si svolgeranno solo in caso di opposizione sollevata dal debitore.

Il decreto ingiuntivo potrà essere richiesto nel caso in cui:

il credito ha ad oggetto una somma di denaro liquido (determinato nel suo ammontare) ed esigibile (il termine per l'adempimento deve essere scaduto);

il credito deve essere fondato su prova scritta (qualsiasi documento idoneo a dimostrare l'esistenza del credito). 

 

Costituiscono prova scritta:

  • gli scritti provenienti dal debitore;

  • gli estratti autentici delle scritture contabili obbligatorie;

  • le polizze;

  • le promesse unilaterali per scrittura privata

 

Entro 30 giorni dal deposito del ricorso, il Giudice emette il provvedimento con il quale al debitore di pagare la somma di danaro, entro 40 giorni dalla notifica al debitore del decreto ingiuntivo;

     

    Decorsi 40 giorni dalla notifica ed in assenza di opposizione del debitore, il decreto ingiuntivo diventerà definitivo e si potrà intraprendere una procedura di esecuzione forzata.

     

    Tuttavia, il Giudice dichiara il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo, se:

    • il credito è fondato su cambiali, assegno bancario, certificato di borsa, atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale;
    • c'è pericolo di grave pregiudizio per il creditore;
    • il ricorrente ha prodotto documentazione sottoscritta dal debitore.

     

    In questi casi, sarà possibile procedere immediatamente all'esecuzione forzata del proprio credito, previa notifica di un atto di precetto.

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    2. Iscrizione di ipoteca giudiziale

    L'iscrizione di un ipoteca consente al creditore di munirsi di una garazia reale su un bene del debitore e di essere preferito rispetto agli altri creditori in caso di concorso

    Per poer iscrivere un ipoteca, il creditore deve essere munito di:

    • un verbale positivo di mediazione;
    • un accordo di negoziazione assistita;
    • un decreto ingiuntivo esecutivo;
    • una sentenza.

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    3. Precetto

    Si tratta dell'atto che preannuncia l'esecuzione forzata e senza il quale non è possibile procedere ad alcuna azione esecutiva.

    Consiste nell'intimazione ad adempiere all'obbligo indicato nel titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, assegno, verbale positivo di mediazione, accordo di negoziazione assistita, ecc.) entro il termine di 10 giorni, con l'avvertimento che, in mancanza di adempimento, si procederà all'esecuzione forzata.

     

    Per poter intimare il pagamento di una somma con un precetto è necessario essere in possesso di un valido titolo esecutivo: infatti, con il precetto si intima al debitore il pagamento solo delle somme indicate nel titolo.

    Secondo il codice di procedura civile, sono titoli esecutivi: 

    • le sentenze di primo grado condannato al pagamento di una somma; 
    • gli altri provvedimenti che hanno efficacia esecutiva secondo la legge: i decreti ingiuntivi, le ordinanze, i verbali di conciliazione, i verbali di mediazione, gli accordi di negoziazione assistita, ecc;
    • le scritture private autenticate; 
    • le cambiali;
    • gli assegni;
    • gli atti ricevuti dal notaio o altro pubblico ufficiale.

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    4. Pignoramento mobiliare, presso terzi, immobiliare

    Nel caso in cui il debitore, non adempia al pagamento nel termine di 10 giorni dal precetto, sarà possibile procedere all'esecuzione forzosa del credito, attraverso il pignoramento.

    Sono previste tre tipologie di pignoramento:

     

    Pignomanto mobiliare: ha ad oggetto i beni mobili (es: gioelli) del debitore. L'Ufficiale Giudiziario ricerca presso il debitorei  beni mobili da pignorare. Una volta individuati, l'Ufficiale Giudiziario redigerà il Verbale di pignoramento e lo consegnerà al creditore. A questo punto il creditore potrà chiedere la vendita forzosa dei beni pignorati e, in caso di esito positivo, potrà soddisfarsi sul ricavato.

     

    Pignoramento presso terzi: ha ad oggetto beni mobili o crediti del debitore in possesso di terzi (es: conto corrente presso una banca). Il creditore notifica a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, che eseguirà il pignoramento, al terzo ed al debitore di un atto con il quale si sottopongono a pignoramento i beni o i crediti in possesso del terzo. Il terzo dovrà comunicare al creditore una dichiarazione indicante il credito o i beni del debitore in suo possesso. A questo punto il creditore potrà chiedere:

    • la vendita dei beni pignorati, seguendo la procedura del pignoramento mobiliare, e soddisfarsi sul ricavato
    • l'assegnazione del credito.

     

    Pignoramento immobiliare: ha ad oggetto la proprietà o altri diritti reali su beni immobili del debitore. Il creditore notifica a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, un atto nel quale devono essere esattamente indicati i beni ed i diritti immobiliari che si sottopongono a pignoramento. Successivamente il pignoramento dovrà essere trascritto presso i competenti uffici immobiliari. Trascorsi 10 giorni dalla notificazione del pignoramento, il creditore potrà chiedere la vendità forzosa dell'immobile pignorato. Dal momento della richiesta, il creditore ha tempo 60 giorni per allegare:

    • l'estratto catastale dell'immobile;
    • i certificati delle iscrizioni e trscrizioni relative all'immobile pignorato effettuane nei venti anni anteriori.

    Il Giudice, entro 15 giorni dalla produzione dei predetti documenti, fisserà l'udienza di comparizione delle parti e provvede alla nomina di un esperto per la stima del valore dei beni.

    All'udienza di comparizione della parti, il Giudice, salvo opposizione sollevata dal debitore, disporrà l'ordinanza di vendita dell'immobile.

    A questo punto, si svolgeranno le operazioni di vendita, all'esito delle quali il creditore potrà soddisfarsi sul ricavato.

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