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In caso di macato pagamento di un credito, è possibile tutelarsi sia in via stragiudiziale che in via giudiziale.
Vediamo insieme quali sono i principali strumenti e le differenze tra le due vie.
Indice
- Strumenti stragiudiziali di tutela del credito.
1. Atto di costituzione in mora.
2. Mediazione.
- Strumenti giudiziali di tutela del credito.
4. Pignoramento mobiliare, presso terzi, immobiliare.
STRUMENTI STRAGIUDIZIALI DI TUTELA DEL CREDITO
1. Atto di costituzione in mora
Si tratta della richiesta fatta per iscritto al debitore di pagare il proprio debito entro un certo termine.
Gli effetti principali della messa in mora sono:
La costituzione in more non è necessaria se il credito deriva da:
Per costituire in mora il proprio debitore non è necessaria l'assistenza di avvocato.
Sarà, infatti, sufficiente spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno o una PEC al proprio debitore indicando:
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2. Mediazione
Nel caso in cui, nonostante la costituzione in mora, il debitore non voglia adempiere al proprio debito, sarà possibile instaurare una procedura di mediazione o una procedura di negoziazione assistita da avvocati.
Le due procedure sono alternative.
La domanda di mediazione deve essere presentata ad un organismo competente per l’espletamento di una procedura di mediazione.
La mediaizone si divide in facoltativa ed obbligatoria a seconda della materia in cui rientra la controversia.
La mediazione è obbligatoria nel caso in cui la controversia riguardi le materie:
In tali materie, la mediazione è c.d. condizione di procedibilità. Non è possibile infatti ricorrere direttamente al Tribunale se prima non si esperisce la procedura di mediazione
Tutte le altre materie rientrano nella mediazione facoltativa, ad eccezione dei casi in cui si applica la negoziazione assistita.
La durata della procedura di mediazione non può superare i tre mesi.
La procedura di mediazione da diritto ad una serie di vantaggi fiscali, quali:
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3. Negoziazione assistita
Nel caso in cui nonostante l’atto di messa in mora, il debitore non voglia adempiere al proprio debito, sarà possibile instaurare una procedura di negoziazione assistita da avvocati.
Tale procedura è obbligatoria in caso di:
La negoziazione assistita è inoltre esclusa in caso di:
La procedura parte a seguito dell’invito che una parte fa all’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita con la quale le parti convengono di cooperare con buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia mediante l’assistenza dei rispettivi avvocati iscritti ai relativi albi.
La durata della procedura di negoziazione assistina non essere inferiore ad un mese e non può superare i tre mesi. Se le parti sono d'accordo possono prorogare la durata nella procedura di 30 giorni.
In caso di esito positivo della negoziazione, le parti potranno godere dei vantaggi fiscali previsti dall’articolo 21 bis del D.L. n. 83/2015.
Infatti, è previsto che a chi ha corrisposto il compenso agli avvocati in un procedimento di negoziazione assistita, in caso di esisto positivo della negoziazione, è riconosciuto un credito di imposta, commisurato al compenso e fino alla concorrenza di 250,00 Euro, nel limite di spesa di Euro 5 milioni.
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STRUMENTI GIUDIZIALI DI TUTELA DEL CREDITO
La procedura di ricorso per decreto ingiuntivo consente al creditore di ottenere dal Giudice un provvedimento nel quale verrà ingiunto al debitore di adempere al proprio obbligo.
Si tratta di una procedura snella e veloce, in quanto rientra nei c.d. procedimenti a cognizione sommaria ed eventuale (il contraddittorio si instaurerà solo successivamente e solo in caso di opposizione del debitore).
Per tale ragione, non è necessario preventivamente esperire la procedura di mediazione o di negoziazione assistita, le quali si svolgeranno solo in caso di opposizione sollevata dal debitore.
Il decreto ingiuntivo potrà essere richiesto nel caso in cui:
il credito ha ad oggetto una somma di denaro liquido (determinato nel suo ammontare) ed esigibile (il termine per l'adempimento deve essere scaduto);
il credito deve essere fondato su prova scritta (qualsiasi documento idoneo a dimostrare l'esistenza del credito).
Costituiscono prova scritta:
Entro 30 giorni dal deposito del ricorso, il Giudice emette il provvedimento con il quale al debitore di pagare la somma di danaro, entro 40 giorni dalla notifica al debitore del decreto ingiuntivo;
Decorsi 40 giorni dalla notifica ed in assenza di opposizione del debitore, il decreto ingiuntivo diventerà definitivo e si potrà intraprendere una procedura di esecuzione forzata.
Tuttavia, il Giudice dichiara il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo, se:
In questi casi, sarà possibile procedere immediatamente all'esecuzione forzata del proprio credito, previa notifica di un atto di precetto.
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L'iscrizione di un ipoteca consente al creditore di munirsi di una garazia reale su un bene del debitore e di essere preferito rispetto agli altri creditori in caso di concorso
Per poer iscrivere un ipoteca, il creditore deve essere munito di:
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Si tratta dell'atto che preannuncia l'esecuzione forzata e senza il quale non è possibile procedere ad alcuna azione esecutiva.
Consiste nell'intimazione ad adempiere all'obbligo indicato nel titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, assegno, verbale positivo di mediazione, accordo di negoziazione assistita, ecc.) entro il termine di 10 giorni, con l'avvertimento che, in mancanza di adempimento, si procederà all'esecuzione forzata.
Per poter intimare il pagamento di una somma con un precetto è necessario essere in possesso di un valido titolo esecutivo: infatti, con il precetto si intima al debitore il pagamento solo delle somme indicate nel titolo.
Secondo il codice di procedura civile, sono titoli esecutivi:
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4. Pignoramento mobiliare, presso terzi, immobiliare
Nel caso in cui il debitore, non adempia al pagamento nel termine di 10 giorni dal precetto, sarà possibile procedere all'esecuzione forzosa del credito, attraverso il pignoramento.
Sono previste tre tipologie di pignoramento:
Il Giudice, entro 15 giorni dalla produzione dei predetti documenti, fisserà l'udienza di comparizione delle parti e provvede alla nomina di un esperto per la stima del valore dei beni.
All'udienza di comparizione della parti, il Giudice, salvo opposizione sollevata dal debitore, disporrà l'ordinanza di vendita dell'immobile.
A questo punto, si svolgeranno le operazioni di vendita, all'esito delle quali il creditore potrà soddisfarsi sul ricavato.
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